SOCIETÀ ITALIANA DI GASTROENTEROLOGIA, EPATOLOGIA E NUTRIZIONE PEDIATRICA
approvato dall’Assemblea dei soci del 6 ottobre 2017
STATUTO DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO
ARTICOLO 1
E’ costituita, ai sensi dell’art. 18 della Costituzione della Repubblica, l’Associazione scientifica “SIGENP” –
Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica – affiliata alla Società Italiana di
Pediatria.
ARTICOLO 2
Ai fini dell’art. 16 c.c. l’Associazione ha sede legale in Milano.
In Italia o all’estero potranno essere aperte altre sedi o centri di riunione. Il Consiglio Direttivo, a seconda del
domicilio dei suoi componenti, potrà individuare recapiti e sedi operativi.
ARTICOLO 3
La Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica è una associazione senza scopo di
lucro né diretto né indiretto, non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e comunque non
svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale; l’associazione non svolge attività imprenditoriali, né
partecipa ad esse, fatta eccezione delle iniziative necessarie al programma di Formazione Continua in
Medicina (ECM). I legali rappresentanti dell’associazione non devono esercitare attività imprenditoriali, o
partecipare ad esse, che possano creare situazione di conflitto di interesse. La partecipazione ad attività svolte
nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM) è consentita.
L’associazione, nonché i suoi legali rappresentanti, svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza
partitica e politica.
L’associazione si prefigge di realizzare i seguenti scopi:
diffondere la cultura gastroenterologica pediatrica attraverso attività di formazione scientifica dei giovani
ricercatori e di aggiornamento dei pediatri;
promuovere studi e ricerche sul canale digerente, sul fegato, sul pancreas, sull’assorbimento di nutrienti in età
pediatrica, con un forte impulso ai rapporti inter ed intra disciplinari;
favorire lo sviluppo e la standardizzazione di metodologie innovative, di ricerca ed applicazione clinica;
diffondere nel paese la conoscenza dell’importanza sociale delle malattie croniche dell’apparato digerente in
età pediatrica;
rappresentare presso il Presidente ed il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Pediatria e quindi – tramite
la Società Italiana di Pediatria – presso gli organi di governo, le Università, gli ospedali e gli altri enti o
organizzazioni sociali, l’interesse allo sviluppo o al potenziamento della specialità in termini di assistenza,
insegnamento, ricerca;
sviluppare rapporti scientifici con altre Società Italiane ed Internazionali, anche con quelle che si occupano di
discipline di base, con interesse per la gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica;
promuovere forme di cooperazione scientifica con l’industria per la realizzazione degli scopi istituzionali.
pubblicare costantemente sul sito istituzionale l’attività scientifica dell’associazione.
La SIGENP è parte integrante della Federazione delle Società scientifiche e delle Associazioni professionali
dell’Area Pediatrica (FIARPED).
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
ARTICOLO 4
Il patrimonio è costituito:
dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti
con le eccedenze di bilancio;
da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e sussidi. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
dai versamenti annuali dei soci;
dagli avanzi di gestione eventualmente derivanti dallo svolgimento delle attività sociali;
dai contributi per convegni e ricerche;
dai proventi per Commissioni per conto terzi pertinenti agli scopi sociali;
dai contributi statali e di enti pubblici e privati;
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, ivi compresi i fondi vincolati alla attuazione
di programmi di ricerca e sviluppo.
Viene in ogni caso stabilito il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché
fondi di riserva o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
ARTICOLO 5
L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro 120 giorni dalla chiusura di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio
consuntivo e preventivo.
ll bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell’associazione. Vi
è altresì l’obbligo di pubblicare sul sito istituzionale dell’associazione, gli incarichi retribuiti.
SOCI
ARTICOLO 6
I soci si dividono in quattro categorie: soci ordinari;
soci aderenti; soci onorari; soci junior.
A) Soci ordinari sono, oltre ai fondatori dell’associazione, i medici e professionisti di estrazione non medica,
che abbiano dimostrato interesse clinico o di ricerca nel campo della gastroenterologia nutrizione ed epatologia
pediatrica e che operano nelle varie strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale o in regime
libero professionale ovvero con attività lavorativa nel settore che l’associazione rappresenta.
Per assumere la qualifica di socio ordinario è necessario inviare una domanda indirizzata alla Segreteria
dell’Associazione, corredata da curriculum professionale scientifico.
Le domande di ammissione all’Associazione vengono vagliate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro
accoglimento a maggioranza semplice.
La qualifica di socio ordinario implica il pagamento della quota associativa annuale.
B) Soci onorari sono cittadini italiani o stranieri che abbiano acquisito particolari benemerenze nello studio
della gastroenterologia pediatrica e che operano nelle varie strutture e settori di attività del Servizio Sanitario
Nazionale o in regime libero professionale ovvero con attività lavorativa nel settore che l’associazione
rappresenta.
I soci Onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo o da almeno dieci Soci Ordinari e la loro nomina viene
comunicata all’Assemblea dei Soci e sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.
Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria e hanno diritto di voto.
C) I Soci junior sono i medici e professionisti di estrazione non medica di età non superiore a 40 anni che
abbiano dimostrato interesse clinico o di ricerca nel campo della gastroenterologia, nutrizione ed epatologia
pediatrica e che operano nelle varie strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale o in regime
libero professionale ovvero con attività lavorativa nel settore che l’associazione rappresenta.
I soci Junior hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari e possono essere eletti alle cariche sociali.
Vengono nominati con la medesima procedura dei soci ordinari.
La qualifica di socio Junior implica, come per i soci ordinari, il pagamento della quota associativa annuale che
può essere ridotta come menzionato nell’art. 10 del presente statuto.
ARTICOLO 7
I soci che non avranno presentato per iscritto alla Segreteria dell’associazione le loro dimissioni entro il trenta
ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della
quota annuale di associazione.
ARTICOLO 8
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità per due annualità. L’esclusione quale socio per
morosità dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
L’associato potrà altresì essere espulso dall’associazione con delibera del Consiglio Direttivo per motivi di
scorrettezza professionale o scientifica; la delibera deve essere portata a conoscenza dell’associato a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno: questi, entro il termine di sei mesi dal ricevimento della raccomandata,
potrà ricorrere alla autorità giudiziaria.
I soci che non siano in regola con il pagamento della quota associativa da oltre un anno dovranno ricevere
notizia della morosità dalla Segreteria dell’associazione.
I Soci non in regola con il pagamento delle quote associative non hanno diritto di voto nelle assemblee.
ARTICOLO 9
L’ammontare della quota associativa è fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.
Le somme versate dai soci come quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
ARTICOLO 10
I soci partecipano all’attività dell’associazione, sono membri delle Commissioni e delle Aree tematiche e
rappresentano nel loro ambito di lavoro la politica dell’associazione e ne sostengono le direttive.
Essi contribuiscono allo sviluppo dell’associazione attraverso la propria attività scientifica, didattica ed
assistenziale, attraverso la regolare partecipazione alle riunioni, attraverso l’impegno organizzativo delle
Commissioni e delle Aree tematiche.
Il feed back viene realizzato attraverso la pubblicazione degli atti deliberativi del Consiglio e la costruzione
graduale di una rete informativa di tipo telematico per la rapida trasmissione centrifuga delle attività delle
Società e la trasmissione centripeta delle opinioni dei singoli soci.
I soci possono realizzare iniziative di formazione, aggiornamento e ricerca a livello locale, e possono richiedere
al Consiglio Direttivo il patrocinio dell’associazione.
I soci, consapevoli della necessità di sostenere uno sforzo unificante nazionale per lo sviluppo della
gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica, si assumono l’impegno di ridurre la parcellizzazione delle
energie, di tendere all’unificazione delle iniziative culturali e scientifiche, di partecipare al reperimento di fondi.
Per i soci di età non superiore ai trentacinque anni, il Consiglio può proporre la riduzione della quota
associativa nonché finanziare attività di formazione, aggiornamento e ricerca.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 11
Sono Organi dell’Associazione:
l’assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo; la Segreteria;
il Tesoriere;
il Collegio dei Revisori dei conti;
le Commissioni;
le Aree tematiche;
il Comitato Scientifico
ARTICOLO 12
L’assemblea generale dei soci è composta con parità di voto da tutti i soci.
I soci non possono farsi rappresentare in assemblea, e devono essere in regola con il pagamento delle quote
associative.
L’assemblea provvede a:
– Approvare il Bilancio consuntivo e Preventivo con i relativi documenti accompagnatori.
– Nominare il Presidente del Consiglio Direttivo.
– Nominare i membri del Consiglio Direttivo.
– Nominare i componenti del Collegio dei Revisori o il Revisore unico e stabilire la relativa retribuzione.
– Effettuare tutte le delibere a lei riservate per legge o per Statuto.
L’assemblea delibera per alzata di mano, salva l’ipotesi di elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, per
la quale è prevista la votazione a scrutinio segreto.
ARTICOLO 13
L’assemblea generale dei soci è convocata, in via ordinaria, dal Presidente del Consiglio Direttivo od in caso di
impedimento dal vice presidente se nominato ovvero in ulteriore caso dal membro del Consiglio Direttivo più
anziano di età. L’assemblea deve tenersi almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale. In deroga al termine suddetto, può essere convocata in occasione dei lavori del
Congresso Nazionale, anche in via straordinaria, su richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci ovvero su
delibera del Consiglio Direttivo.
La data della convocazione è comunicata ai Soci dal Presidente con qualunque mezzo, purché in forma scritta
e anche mediante pubblicazione sul sito internet, qualora esistente, almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l’adunanza, salvo che non si verifichino casi di giustificata urgenza; l’avviso di convocazione dovrà
indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora e il luogo della riunione, sia in prima che, eventualmente
in seconda convocazione.
ARTICOLO 14
L’assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza dal Vice Presidente; in
mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente.
L’assemblea nomina un segretario ed eventualmente due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervenire alle assemblee.
Delle riunioni di assemblea si redige il processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed
eventualmente dagli scrutatori.L’Assemblea, in seduta ordinaria, delibera a scrutinio palese a meno che la
maggioranza dei componenti non chieda lo scrutinio segreto o a meno che non si debba procedere alle
delibere di nomina di cui all’ultimo comma del presente articolo.
L’Assemblea è valida in prima convocazione in presenza della maggioranza degli aventi diritto, e in seconda
convocazione, da tenersi anche solo dopo un’ora dopo la prima, con qualsiasi numero dei presenti aventi
diritto, purché si superi di almeno un’unità il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.
In luogo dell’Assemblea è consentita la votazione a mezzo postale, o per via telematica attraverso il portale
della Società, se ciò è ritenuto più opportuno dal Consiglio Direttivo. In caso di votazione a mezzo postale, la
scheda di votazione verrà inviata a tutti i Soci aventi diritto di voto, a mezzo lettera raccomandata, e dovrà
essere restituita entro 30 giorni dall’invio. La votazione sarà valida qualunque sia il numero delle risposte
pervenute.
Le deliberazioni vengono assunte almeno con la metà più uno dei voti rappresentati in Assemblea, calcolati nei
modi sopradescritti in ragione dei numero degli associati iscritti in regola col pagamento della quota
associativa.
I soci che desiderino portare argomenti di discussione sottoponendoli al voto dell’assemblea generale, devono
inoltrare richiesta scritta al segretario almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Per le decisioni aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione o modifiche di statuto, si fa riferimento a
quanto stabilito dai successivi articoli 27 e 28 del presente statuto.
Il socio che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell’associazione,
deve darne notizia agli altri soci, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata.
Le deliberazioni approvate con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un
interesse in conflitto con quello dell’associazione possono essere impugnate, qualora possano recare danno,
dai soci assenti, dissenzienti od astenuti e dai consiglieri. L’impugnazione è proposta nel termine di novanta
giorni dalla data della deliberazione.
L’annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga i consiglieri a prendere i
conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.
ARTICOLO 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO E CARICHE SOCIETARIE ELETTIVE
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente della Associazione e da un minimo di tre membri, sino ad un
massimo di sei membri eletti dall’assemblea dei soci.
Esso dura in carica tre anni ed i Consiglieri non sono immediatamente rieleggibili.
Il Presidente indice le elezioni per il rinnovo di tutte le cariche societarie elettive nazionali almeno 180 giorni
prima della scadenza del mandato, con comunicazione ufficiale notificata a tutti i soci.
I soci eleggono con voto e scrutinio segreto le cariche elettive. Le candidature dovranno essere inviate almeno
90 giorni prima della data delle elezioni presso la sede legale dell’Associazione, accompagnata da un CV
aggiornato in formato europeo. La candidatura dovrà essere inviata via e-mail. Il Presidente ed il Consiglio
Direttivo entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione.
Per ricoprire una carica sociale nazionale è necessaria una anzianità di iscrizione alla SIGENP di almeno 3
anni in regola con le quote sociali.
In caso di temporanea vacanza del Presidente, subentra nella carica il Vice-Presidente. In caso di dimissioni,
vacanza o impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente subentra sino alla naturale scadenza del
mandato. In caso di vacanza del Vice-Presidente vicario o di suo passaggio a Presidente il CD elegge il Vicepresidente (qualunque sia la posizione al momento) fino a scadenza del mandato. In caso di vacanza di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti. Tutti i membri subentrati mantengono la posizione fino al
completamento del mandato del componente sostituito.
I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono avere subito sentenze di condanna passate in
giudicato per attività relative all’associazione.
Tutte le cariche sociali, con l’eccezione di quella di revisore dei conti, sono svolte gratuitamente.
ARTICOLO 16
Al Consiglio Direttivo competono, nell’ambito delle leggi vigenti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell’Associazione. Esso procede:
– alla redazione annuale del bilancio consuntivo e di quello preventivo del successivo esercizio, sottoponendoli
all’esame e all’approvazione dell’assemblea generale dei soci, all’uopo convocata;
– alla convocazione dell’assemblea generale dei soci, ogni qual volta debbano sottoporsi decisioni al suo
esame ed alla sua approvazione;
– all’eventuale dichiarazione di morosità, di esclusione o di indegnità di determinati soci;
– all’assunzione, nomina e revoca del personale amministrativo e d’ordine, fissandone emolumenti e condizioni;
– alla compilazione del regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per
tutti i soci;
– alla programmazione annuale di tutte le attività sociali da svolgere;
– all’assunzione e stipula di impegni e/o accordi di collaborazione, di prestazione o di altro tipo, stabilendo i
relativi oneri e condizioni con altri enti ed associazioni che abbiano finalità, che possano consentire una
migliore gestione e sviluppo dell’attività associativa;
– alla promozione dello sviluppo della formazione gastroenterologica ed alla cura degli interessi della disciplina
nei vari settori anche mediante l’istituzione di scuole di formazione Sigenp meglio descritte all’art. 25 del
vigente statuto;
– alla designazione della sede e del Presidente del Congresso Nazionale secondo nuova regolamentazione:
a) le proposte di candidature per la presidenza del congresso e per la sede del congresso nazionale SIGENP
vanno inoltrate al Consiglio Direttivo tramite la segreteria tecnica, almeno tre anni prima della data di
congresso per cui ci si candida.
b) Il proponente deve essere socio da almeno 5 anni e la sede non può essere ripetuta se non dopo 5 anni.
c) In caso di richieste multiple, a parità di data/anno, sarà l’assemblea dei Soci a decidere attraverso il voto;
– alla cura dell’organizzazione scientifica dei Congressi Nazionali;
– alla formulazione di un giudizio di idoneità su coloro che facciano richiesta di aderire all’associazione e alla
loro accettazione come membri della Associazione;
– alla fissazione e/o modificazione delle quote associative dovute dai soci;
– al coordinamento delle attività delle Commissioni e delle Aree tematiche;
– alla convocazione in via straordinaria dell’assemblea dei soci.
Per tutti tali fini il Consiglio sarà convocato più volte all’anno dal Presidente, con riguardo alla necessità delle
relative delibere.
Le riunioni possono essere effettuate anche per via telematica attraverso appositi strumenti informatici e/o di
audio conferenza.
ARTICOLO 16 BIS
Il Consiglio Direttivo e i Soci ordinari (in quest’ultimo caso in numero di almeno 5) hanno facoltà di proporre per
la carica del Presidente un Socio ordinario. Il Presidente è quindi eletto a maggioranza semplice dalla
Assemblea dei Soci. Il suo mandato dura per 3 (tre) anni e non è immediatamente rieleggibile. Le funzioni del
Presidente sono fissate dal successivo articolo 17.
Nell’anno successivo al termine del mandato, il Presidente decaduto resta in seno al Consiglio Direttivo come
soprannumerario con la qualifica di “Past President”. In caso di dimissioni del Presidente o di una sua
cessazione di qualifica di Socio ordinario, le sue funzioni sono assunte pro-tempore dal Vicepresidente, fino al
completamento del mandato originale.
ARTICOLO 17
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno: un Vice Presidente.
Al Presidente competono la rappresentanza e la firma dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Le obbligazioni assunte dal Presidente, in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano
personalmente e solidalmente tutti i membri del Consiglio Direttivo.
Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati delle assemblee e del Consiglio; nei casi d’urgenza, può
esercitare tutti i poteri che competono al Consiglio, salva ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Il Presidente presiede l’assemblea generale dei soci; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente, ogni qual volta questi sia temporaneamente
impossibilitato a svolgere personalmente la propria attività.
Il Consiglio Direttivo può nominare nel suo interno uno o più Consiglieri Delegati. Questi ultimi, nei limiti della
delega loro conferita e, salvo quanto indicato nel successivo art. 18, hanno nei confronti dei terzi la
rappresentanza e l’amministrazione dell’associazione.
Le cariche di Presidente e di Consigliere Delegato sono cumulabili.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da
almeno tre dei suoi membri, e comunque almeno tre volte l’anno per deliberare in ordine al consuntivo, al
preventivo, all’ammontare delle quote sociali.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il
voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
Il consigliere che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione
dell’associazione, deve darne notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l’origine e la
portata.
La deliberazione del consiglio direttivo adottata in presenza di un eventuale conflitto di interessi, deve
adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l’associazione dell’operazione.
Nei casi di inosservanza dell’obbligo di comunicazione da parte del consigliere interessato ovvero nel caso
di deliberazioni del consiglio direttivo adottate con il voto determinante del consigliere interessato, le
deliberazioni medesime, qualora possano recare danno all’associazione, possono essere impugnate dai
consiglieri entro novanta giorni dalla loro data. L’impugnazione non puo’ essere proposta da chi ha
consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti
da parte del consigliere interessato. Il consigliere interessato risponde dei danni derivati all’associazione
dalla sua azione od omissione.
SEGRETERIA
ARTICOLO 18
La Segreteria è diretta dal Segretario della Associazione il quale è nominato nell’ambito del Consiglio Direttivo.
La nomina non comporta la decadenza dalla carica di Consigliere.
Il Segretario può avvalersi della collaborazione di un Ufficio di Segreteria permanente della Associazione
dotata di opportuni strumenti e competenze; predispone un bilancio annuale preparato ed approvato dal
Consiglio Direttivo.
La Segreteria ha per compito, tra l’altro, la realizzazione di una connessione efficace e rapida tra i soci, gli
organi dell’associazione, le Commissioni e le Aree tematiche, anche attraverso l’utilizzazione di attrezzature di
comunicazione rapida, delle quali dovrà essere dotata.
TESORIERE
ARTICOLO 19
Il tesoriere viene nominato dai membri del Consiglio Direttivo.
E’ un consigliere delegato nell’ambito della amministrazione contabile e finanziaria della Associazione.
Nell’esercizio di tale funzione, ivi compresa i rapporti con Banche, Istituti di Credito e Società Finanziarie, il
Tesoriere ha la rappresentanza e la amministrazione della Associazione.
Qualora lo stesso non sia stato nominato, ovvero abbia dato le dimissioni, tale funzione di rappresentanza e di
amministrazione spetta al Presidente.
REVISORI DEI CONTI
ARTICOLO 20
L’Assemblea dei soci, per motivi di legge, ovvero per volontà espressa, può nominare uno o più revisori dei
conti.
Qualora nominati il collegio dei revisori dei conti, ovvero il revisore unico, durano in carica tre anni.
Il compenso ai Revisori dei Conti è fissato dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Al Collegio dei Revisori dei Conti, od al Revisore unico, compete:
a) controllare la gestione finanziaria e patrimoniale di tutte le attività svolte dall’Associazione, accertando il
rispetto delle norme di legge, dello Statuto e, se approvato, del Regolamento amministrativo-contabile,
l’ordinato andamento amministrativo e la regolare tenuta della contabilità;
b) presentare al Consiglio Direttivo e/o all’Assemblea una propria relazione con gli eventuali rilievi
sull’andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
c) provvedere anche ad atti individuali di ispezione e controllo ed effettuare gli accertamenti periodici e
quant’altro stabilito dalla legge.
Di ogni ispezione dovrà redigersi un apposito verbale da inserire nel Libro delle adunanze del Collegio;
d) redigere la relazione da inviare all’Assemblea, almeno quindici giorni prima della sua adunanza,
relativamente ai bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo.
COMMISSIONI
ARTICOLO 21
Per assicurare la migliore efficienza operativa il Consiglio Direttivo costituisce Commissioni per singole attività
indicandone gli obiettivi specifici, la dimensione, l’ambito di lavoro, l’impegno finanziario ed il termine e ne
designa il responsabile nella figura di uno dei massimi esperti scientifici del settore oggetto della commissione,
scelto tra i soci.
I responsabili delle Commissioni (se non già Consiglieri) sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo quando da esso convocati per argomenti attinenti alla attività delle Commissioni.
Fanno parte delle Commissioni i soci (ad ogni titolo) della Società ed anche esperti non soci indicati dal
Consiglio Direttivo.
La dimensione delle Commissioni è fissata dal Consiglio Direttivo.
Le Commissioni, con tutti i loro membri hanno una durata biennale e sono rinnovabili in base ad oggettive
valutazioni di produttività sottoposte al giudizio del Consiglio.
Le relazioni annuali delle Commissioni devono essere sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo.
Le Commissioni hanno autonomia finanziaria sui fondi assegnati dal Consiglio.
COMMISSIONI PERMANENTI
ARTICOLO 22
Sono da ritenersi Commissioni Permanenti:
Commissione per la formazione e l’aggiornamento, avente lo scopo di stimolare l’elaborazione e la
coordinazione dei programmi di formazione pre e post laurea e di organizzare corsi di aggiornamento e stages
di formazione di giovani ricercatori presso Centri di Studio. La Commissione ha il compito di sviluppare
programmi di aggiornamento e raccomandazioni per i servizi territoriali;
suggerisce, inoltre, linee guida per l’insegnamento della gastroenterologia nelle scuole di Specialità in
Pediatria.
La Commissione dedica attenzione ai metodi di formazione ed aggiornamento ed ai sistemi di valutazione della
loro efficacia.
La Commissione può attuare programmi di valutazione formativa e certificativa in accordo con gli scopi
societari.
Commissione per la ricerca e lo sviluppo avente lo scopo di incentivare la ricerca scientifica di base,
epidemiologica e clinica e di stabilire, quando opportuno, livelli di standard di qualità per la produzione
scientifica. Al suo interno la Commissione studia, in particolare, metodi e procedure aggiornate per lo sviluppo
della ricerca in Istituzioni e sul territorio. Tra i suoi scopi riconosce la necessità di rafforzare sia la ricerca nei
centri di alto livello, sia, ed ancor più, nei luoghi di possibile applicazione pratica dei risultati della ricerca.
I membri delle Commissioni Permanenti rimangono in carica due anni e sono rinnovabili una sola volta.
I responsabili delle Commissioni Permanenti, se non sono Consiglieri, sono tenuti a partecipare regolarmente
alle riunioni del Consiglio Direttivo, quando convocati.
ARTICOLO 22 BIS
“Il Giornale SIGENP”
L’organo ufficiale di stampa della SIGENP è il Giornale di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione
Pediatrica, un periodico il cui obiettivo primario è quello di fornire un aggiornamento su tematiche di rilevanza
clinica e scientifica, presentate sotto forma di articoli originali, revisioni della letteratura, interviste agli esperti. I
rapporti tra la SIGENP e l’editore del Giornale SIGENP sono regolamentati da apposito contratto. Il Consiglio
Direttivo identifica il Direttore Editoriale del Giornale, il cui incarico ha durata triennale non immediatamente
rinnovabile. Il comitato di redazione del Giornale è proposto dal Direttore Editoriale al Consiglio Direttivo e
l’incarico ha durata triennale rinnovabile una sola volta.
ARTICOLO 22 TER
“Il Portale SIGENP”
L’organo ufficiale della SIGENP sul Web è il Portale di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica. Il
Portale rappresenta la modalità primaria di comunicazione ed interazione tra la Società e i soci. Gli obiettivi
sono quelli di diffondere, tra i soci e gli interessati, le iniziative della SIGENP, links di interesse, novità
scientifiche in tempo reale. Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore del Portale il cui incarico ha durata triennale
non immediatamente rinnovabile.
AREE TEMATICHE
ARTICOLO 23
Il Consiglio Direttivo, anche su proposta dei soci, definisce la costituzione di grandi Aree tematiche di ricerca in
cui confluiscono gruppi di lavoro fra loro omogenei, che propongono e sviluppano progetti di ricerca (di base,
clinica, epidemiologica e sugli aspetti psico-sociali delle malattie digestive), consensus e linee guida, protocolli
di diagnosi e cura delle principali malattie gastroenterologiche, i programmi del Congresso Nazionale della
SIGENP sottoposti al Consiglio Direttivo, iniziative editoriali e congressuali.
Il Consiglio Direttivo designa il Coordinatore d’Area tra i soci. Al Coordinatore spettano i seguenti compiti: 1)
coordinare l’attività dell’Area tematica di cui è responsabile; 2) stimolare e favorire la creazione di gruppi di
lavoro, armonizzandone l’attività e favorendone la trasversalità; 3) valutare le proposte di progetti da parte dei
gruppi di lavoro; 4) sottoporre al Consiglio Direttivo e alla Commissione Ricerca e Sviluppo i progetti di ricerca
e gli studi di altra tipologia; 5) relazionare almeno annualmente al Consiglio Direttivo gli studi in corso
nell’ambito dell’Area tematica attraverso strumenti telematici di cui la SIGENP è dotata; 6) favorire l’interazione
con le altre aree tematiche nel caso di progetti e programmi che interessano contemporaneamente tematiche
differenti. Il Coordinatore è l’interlocutore del Consiglio Direttivo nei riguardi delle attività che si svolgono
nell’Area di cui è responsabile ed è invitato almeno annualmente alla partecipazione di un CD per la
preparazione del congresso.
La partecipazione attiva ai progetti non richiede necessariamente la qualifica di socio, ma è necessario che un
non-socio sia presentato da due soci. Nell’ambito delle Aree possono essere costituiti anche gruppi di lavori sul
territorio, con la partecipazione di pediatri di base.
Le Aree non hanno autonomia finanziaria, ma richiedono al Consiglio Direttivo le energie necessarie alla
realizzazione dei progetti afferenti alla loro area tematica di competenza, favorendo e promuovendo, tuttavia,
l’acquisizione di risorse finanziarie da Enti pubblici o privati, da concordare con il Consiglio Direttivo, anche
nell’interesse generale della SIGENP.
Il Coordinatore d’Area ha la durata di 3 anni e non è rinnovabile. Egli può a sua volta nominare un suo
segretario per facilitare lo svolgimento dei suoi compiti di coordinatore.
ART.24 COMITATO SCIENTIFICO
Il Consiglio Direttivo nomina, tra i soci con documentata capacità ed esperienza nel campo della ricerca
scientifica, il Comitato Scientifico, composto da almeno 3 membri fino a un massimo di 5 membri.
Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un ulteriore periodo e non percepiscono alcun
compenso.
Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica
dell’associazione, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica
internazionale.
L’organizzazione e il funzionamento del Comitato Scientifico sono determinati da un apposito Regolamento.
MANIFESTAZIONI CONGRESSUALI E DI FORMAZIONE
ARTICOLO 25
L’associazione gestisce direttamente le manifestazioni congressuali nonché la Scuola di Formazione SIGENP,
qualora istituita.
Il Congresso Nazionale della Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica si svolge
con ritmo annuale.
E’ organizzato dal Consiglio Direttivo, e da un Presidente del Congresso designato dal Consiglio Direttivo ed
approvato dall’assemblea dei soci, che partecipa alle riunioni del Consiglio per l’anno che precede il
Congresso, limitatamente agli aspetti organizzativi del Congresso stesso. Al Presidente del Congresso ed al
Comitato Organizzatore locale spetta la scelta di n. 3 relatori di letture o tavole rotonde o simposi e la scelta del
50% delle co-moderazioni di tavole rotonde e simposi.
Il Congresso ha lo scopo del confronto scientifico sulle attività di ricerca a livello nazionale ed internazionale e
privilegia la organizzazione di workshop monotematici, anche con esposizione dei risultati della ricerca dei
progetti condotti nell’ambito delle Aree tematiche e con la collaborazione di altre società scientifiche. La data
del Congresso Nazionale non dovrà coincidere con quella preventivamente fissata per il congresso della
Società Italiana di Pediatria; ciò al fine di un coordinamento fra le rispettive manifestazioni congressuali, e
anche al fine di poter promuovere la presenza della Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia e
Nutrizione Pediatrica al Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria.
Le attività della Scuola di Formazione SIGENP si svolgeranno a cadenza periodica secondo una
programmazione decisa dal Consiglio Direttivo e sono organizzate dalla Commissione permanente per la
formazione e coordinate dal Consiglio Direttivo stesso.
La Scuola è rivolta ai propri associati ed altri specialisti, oltre che ai Pediatri di Libera Scelta ed ha lo scopo di
essere un punto di riferimento qualificato per la formazione in ambito di gastroenterologia, epatologia e
nutrizione pediatrica.
ARTICOLO 26
L’associazione può far parte di organizzazioni scientifiche internazionali, previa deliberazione del Congresso
Direttivo.
Può altresì prendere parte a manifestazioni o congressi internazionali a mezzo anche di comitati
rappresentativi formati da uno o più delegati. La nomina di questi delegati ufficiali verrà fatta di volta in volta dal
Presidente, sentito il Consiglio Direttivo e la Commissione competente.
SCIOGLIMENTO
ARTICOLO 27
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati aventi diritto.
L’assemblea provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del
patrimonio nelle forme previste dalla legge.
In caso di scioglimento dell’associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio
residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto per fini analoghi e similari a quelli
dell’associazione, escluso ogni riparto tra i Soci e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
MODIFICHE DI STATUTO
ARTICOLO 28
Ogni modifica del presente statuto deve essere proposta alla Segreteria da almeno tre membri del Consiglio
Direttivo o da 1/5 dei soci aventi diritto di voto.
Le proposte di modifica devono pervenire per iscritto alla Segreteria almeno tre mesi prima della convocazione
dell’Assemblea Generale dei soci. Dovranno essere discusse dal Consiglio Direttivo e successivamente
presentate all’Assemblea Generale dei soci.
L’Assemblea che deve deliberare modifiche statutarie, è valida in prima convocazione in presenza della
maggioranza degli aventi diritto, e in seconda convocazione, da tenersi anche solo dopo un’ora dopo la prima,
almeno con la presenza del 10% degli associati aventi diritto.
Ogni modifica del presente statuto deve essere decisa dall’assemblea convocata a norma di statuto ed a
maggioranza dei 2/3 dei voti validi espressi dai presenti.
CONTROVERSIE
ARTICOLO 29
Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o suoi organi, saranno sottoposte,
con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro nominato di comune accordo ed in caso
di disaccordo dal presidente del Tribunale competente in relazione alla sede dell’associazione.
ARTICOLO 30
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme del codice civile.
NORMA TRANSITORIA
Il presente statuto entra in vigore con l’approvazione da parte dell’Assemblea dell’Associazione, fatte salve le
modifiche apportate ai requisiti per poter essere eletti nelle cariche sociali (Art. 6) e quelle apportate all’Art. 15,
che entrano comunque in vigore dal turno elettorale successivo all’assemblea del 06.10.2017. I 4 consiglieri
eletti nel corso della predetta assemblea decadranno con le prossime elezioni.