SOCIETÀ ITALIANA DI GASTROENTEROLOGIA, EPATOLOGIA E NUTRIZIONE PEDIATRICA ETS approvato dall’Assemblea dei soci del 27settembre 2024
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – ATTIVITA’ ARTICOLO 1 E’ costituita, ai sensi dell’art. 18 della Costituzione della Repubblica, nonché ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017(di seguito il “Codice del Terzo Settore”) e in quanto compatibile ai sensi del Codice civile, l’Associazione scientifica “SIGENP ETS” – Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica ETS– affiliata alla Società Italiana di Pediatria. L’associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale. La durata dell’associazione è illimitata.
ARTICOLO 2 Ai fini dell’art. 16 c.c. l’Associazione ha sede legale in Milano. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà con deliberazione di istituire, trasferire e chiudere sedi operative, uffici e rappresentanze in altre località d’Italia e all’estero. Non costituisce modifica dello Statuto il cambiamento d’indirizzo nello stesso Comune.
ARTICOLO 3 La Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica è una associazione senza scopo di lucro né diretto né indiretto, non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e comunque non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale; l’associazione non svolge attività imprenditoriali, né partecipa ad esse, fatta eccezione delle iniziative necessarie al programma di Formazione Continua in Medicina (ECM). I legali rappresentanti dell’associazione non devono esercitare attività imprenditoriali, o partecipare ad esse, che possano creare situazione di conflitto di interesse. La partecipazione ad attività svolte nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM) è consentita. L’associazione, nonché i suoi legali rappresentanti, svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza partitica e politica. L’associazione si prefigge di realizzare le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
– diffondere la cultura gastroenterologica pediatrica attraverso attività di formazione scientifica dei giovani ricercatori e di aggiornamento dei pediatri; – promuovere studi e ricerche sul canale digerente, sul fegato, sul pancreas, sull’assorbimento di nutrienti in età pediatrica, con un forte impulso ai rapporti inter ed intra disciplinari; – favorire lo sviluppo e la standardizzazione di metodologie innovative, di ricerca ed applicazione; – diffondere nel paese la conoscenza dell’importanza sociale delle malattie croniche dell’apparato digerente in età pediatrica; – rappresentare presso il Presidente ed il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Pediatria e quindi – tramite la Società Italiana di Pediatria – presso gli organi di governo, le Università, gli ospedali e gli altri enti o organizzazioni sociali, l’interesse allo sviluppo o al potenziamento della specialità in termini di assistenza, insegnamento, ricerca; – sviluppare rapporti scientifici con altre Società Italiane ed Internazionali, anche con quelle che si occupano di discipline di base, con interesse per la gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica; – promuovere forme di cooperazione scientifica con l’industria per la realizzazione degli scopi istituzionali; pubblicare costantemente sul sito istituzionale l’attività scientifica dell’associazione. L’ associazione perseguirà le sue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando le seguenti attività di interesse generale: – educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (di cui alla lettera d) dell’art. 5 del Decreto Legislativo del 03.07.2017 n. 117); – formazione universitaria e post-universitaria (di cui alla lettera g) dell’art. 5 del Decreto Legislativo del 03.07.2017 n. 117); – ricerca scientifica di particolare interesse sociale (di cui alla lettera h) dell’art. 5 del Decreto Legislativo del 03.07.2017 n. 117); – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (di cui alla lettera i) dell’art. 5 del Decreto Legislativo del 03.07.2017 n. 117); L’associazione potrà inoltre svolgere altre attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e strumentali. L’individuazione delle attività diverse è di competenza del Consiglio Direttivo. La SIGENP è parte integrante della Federazione delle Società scientifiche e delle Associazioni professionali dell’Area Pediatrica (FIARPED).
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI ARTICOLO 4 Il patrimonio è costituito: – dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; – da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; – da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e sussidi.
Le entrate dell’Associazione sono costituite: – dai versamenti annuali dei soci; – dagli avanzi di gestione eventualmente derivanti dallo svolgimento delle attività sociali; – dai contributi per convegni e ricerche; – dai proventi per Commissioni per conto terzi pertinenti agli scopi sociali; – dai contributi statali e di enti pubblici e privati; – da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, ivi compresi i fondi vincolati alla attuazione di programmi di ricerca e sviluppo.
È fatto obbligo all’Associazione di impiegare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Viene in ogni caso stabilito il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ARTICOLO 5
L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dalla chiusura di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e preventivo. Nel bilancio consuntivo viene documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse svolte. ll bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell’associazione. Vi è altresì l’obbligo di pubblicare sul sito istituzionale dell’associazione, gli incarichi retribuiti.
SOCI ARTICOLO 6 I soci si dividono in quattro categorie: – soci ordinari;- soci aderenti; – soci onorari; – soci junior. A) Soci ordinari sono, oltre ai fondatori dell’associazione,i medici e professionisti di estrazione non medica, che abbiano dimostrato interesse clinico o di ricerca nel campo della gastroenterologia nutrizione ed epatologia pediatrica e che operano nelle varie strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale o in regime libero professionale ovvero con attività lavorativa nel settore che l’associazione rappresenta. Per assumere la qualifica di socio ordinario è necessario inviare una domanda indirizzata alla Segreteria dell’Associazione, corredata da curriculum professionale scientifico. Le domande di ammissione all’Associazione vengono vagliate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro accoglimento a maggioranza semplice. La comunicazione di ammissione va comunicata all’interessato sia in caso di accoglimento che di rigetto. In quest’ultimo caso chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea dei Soci. La qualifica di socio ordinario implica il pagamento della quota associativa annuale. B) Soci onorari sono cittadini italiani o stranieri che abbiano acquisito particolari benemerenze nello studio della gastroenterologia pediatrica e che operano nelle varie strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale o in regime libero professionale ovvero con attività lavorativa nel settore che l’associazione rappresenta. I soci Onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo o da almeno dieci Soci Ordinari e la loro nomina viene comunicata all’Assemblea dei Soci e sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale. Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria e hanno diritto di voto. C) I Soci junior sono i medici e professionisti di estrazione non medica di età non superiore a 40 anni che abbiano dimostrato interesse clinico o di ricerca nel campo della gastroenterologia, nutrizione ed epatologia pediatrica e che operano nelle varie strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale o in regime libero professionale ovvero con attività lavorativa nel settore che l’associazione rappresenta. I soci Junior hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari e possono essere eletti alle cariche sociali. La procedura di ammissione è la medesima dei soci ordinari. La qualifica di socio Junior implica, come per i soci ordinari, il pagamento della quota associativa annuale che può essere ridotta come menzionato nell’art. 10 del presente statuto.
ARTICOLO 7 I soci che non avranno presentato per iscritto alla Segreteria dell’associazione le loro dimissioni entro il trenta ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
ARTICOLO 8 La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, per due annualità. L’esclusione quale socio per morosità dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. L’associato potrà altresì essere espulso dall’associazione con delibera del Consiglio Direttivo per motivi di scorrettezza professionale o scientifica; la delibera deve essere portata a conoscenza dell’associato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno: questi, entro il termine di sei mesi dal ricevimento della raccomandata, potrà ricorrere alla autorità giudiziaria. I soci che non siano in regola con il pagamento della quota associativa da oltre un anno dovranno ricevere notizia della morosità dalla Segreteria dell’associazione. I Soci non in regola con il pagamento delle quote associative non hanno diritto di voto nelle assemblee.
ARTICOLO 9 L’ammontare della quota associativa è fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo. Le somme versate dai soci come quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Le quote associative non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.
ARTICOLO 10 I soci partecipano all’attività dell’associazione, sono membri delle Commissioni e delle Aree tematiche e rappresentano nel loro ambito di lavoro la politica dell’associazione e ne sostengono le direttive. Essi contribuiscono allo sviluppo dell’associazione attraverso la propria attività scientifica, didattica ed assistenziale, attraverso la regolare partecipazione alle riunioni, attraverso l’impegno organizzativo delle Commissioni e delle Aree tematiche. Il feed back viene realizzato attraverso la pubblicazione degli atti deliberativi del Consiglio e la costruzione graduale di una rete informativa di tipo telematico per la rapida trasmissione centrifuga delle attività delle Società e la trasmissione centripeta delle opinioni dei singoli soci. I soci possono realizzare iniziative di formazione, aggiornamento e ricerca a livello locale, e possono richiedere al Consiglio Direttivo il patrocinio dell’associazione. I soci, consapevoli della necessità di sostenere uno sforzo unificante nazionale per lo sviluppo della gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica, si assumono l’impegno di ridurre la parcellizzazione delle energie, di tendere all’unificazione delle iniziative culturali e scientifiche, di partecipare al reperimento di fondi. Per i soci di età non superiore ai trentacinque anni, il Consiglio può proporre la riduzione della quota associativa nonché finanziare attività di formazione, aggiornamento e ricerca.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE ARTICOLO 11 Sono Organi dell’Associazione: – l’Assemblea dei soci;- il Consiglio Direttivo; – la Segreteria; – il Tesoriere; – l’Organo di Controllo; – le Commissioni; – le Aree tematiche; – il Comitato Scientifico.
ARTICOLO 12 L’assemblea generale dei soci è composta con parità di voto da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. L’assemblea provvede a: – Approvare il Bilancio consuntivo e Preventivo con i relativi documenti accompagnatori. – Nominare il Presidente del Consiglio Direttivo. – Nominare i membri del Consiglio Direttivo. – Nominare i componenti dell’Organo di Controllo o l’Organo di Controllo monocratico stabilendone la relativa retribuzione. – Effettuare tutte le delibere a lei riservate per legge o per Statuto.
ARTICOLO 13 L’assemblea generale dei soci è convocata, in via ordinaria, dal Presidente del Consiglio Direttivo od in caso di impedimento dal vice presidente se nominato ovvero in ulteriore caso dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età. L’assemblea deve tenersi almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. In deroga al termine suddetto, può essere convocata in occasione dei lavori del Congresso Nazionale, anche in via straordinaria, su richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci ovvero su delibera del Consiglio Direttivo. La data della convocazione è comunicata ai Soci dal Presidente con qualunque mezzo, purché in forma scritta e anche mediante pubblicazione sul sito internet, qualora esistente, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza, salvo che non si verifichino casi di giustificata urgenza; l’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’ora e il luogo della riunione, sia in prima che, eventualmente in seconda convocazione.
ARTICOLO 14 L’assemblea generale è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente. L’assemblea nomina un segretario ed eventualmente due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervenire alle assemblee. Delle riunioni di assemblea si redige il processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. L’Assemblea, in seduta ordinaria, delibera a scrutinio palese a meno che la maggioranza dei componenti non chieda lo scrutinio segreto o a meno che non si debba procedere alle votazioni delle cariche elettive. E’ possibile altresì far ricorso al voto per corrispondenza o telematico. L’assemblea, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
– sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; – sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; – sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. Nell’avviso di convocazione può stabilirsi che la riunione si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione di un luogo fisico. In tal caso, nello svolgimento della riunione dovranno essere rispettati i principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario o il notaio. L’Assemblea è valida in prima convocazione in presenza della maggioranza degli aventi diritto, e in seconda convocazione, con qualsiasi numero dei presenti aventi diritto, purché si superi di almeno un’unità il numero dei componenti del Consiglio Direttivo. Non è consentito farsi rappresentare in assemblea a mezzo di delega. Le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei voti dei soci presenti in proprio in Assemblea. I soci che desiderino portare argomenti di discussione sottoponendoli al voto dell’assemblea generale, devono inoltrare richiesta scritta al segretario almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Per le decisioni aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione o modifiche di statuto, si fa riferimento a quanto stabilito dai successivi articoli 30 e 31 del presente statuto. Il socio che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell’associazione, deve darne notizia agli altri soci, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. Le deliberazioni approvate con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’associazione possono essere impugnate, qualora possano recare danno, dai soci assenti, dissenzienti od astenuti e dai consiglieri. L’impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione. L’annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga i consiglieri a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.
CONSIGLIO DIRETTIVO E CARICHE SOCIETARIE ELETTIVE ARTICOLO 15 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente della Associazione e da un minimo di tre membri, sino ad un massimo di sei membri eletti dall’assemblea dei soci. Esso dura in carica tre anni ed i Consiglieri non sono immediatamente rieleggibili. Il Presidente indice le elezioni per il rinnovo di tutte le cariche societarie elettive nazionali almeno 180 giorni prima della scadenza del mandato, con comunicazione ufficiale notificata a tutti i soci. I soci eleggono con voto e scrutinio segreto le cariche elettive. Le candidature dovranno essere inviate almeno 90 giorni prima della data delle elezioni presso la sede legale dell’Associazione, accompagnata da un CV aggiornato in formato europeo. La candidatura dovrà essere inviata via e-mail. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione. Per ricoprire una carica sociale nazionale è necessaria una anzianità di iscrizione alla SIGENP di almeno 3 anni in regola con le quote sociali. In caso di temporanea vacanza del Presidente, subentra nella carica il Vice-Presidente. In caso di dimissioni, vacanza o impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente subentra sino alla naturale scadenza del mandato. In caso di vacanza del Vice-Presidente vicario o di suo passaggio a Presidente il CD elegge al suo interno il Vicepresidente (qualunque sia la posizione al momento) fino a scadenza del mandato. In caso di vacanza di un Consigliere, subentra il primo dei non eletti. Tutti i membri subentrati mantengono la posizione fino al completamento del mandato del componente sostituito. I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato per attività relative all’associazione. Tutte le cariche sociali, con l’eccezione di quella di membro dell’Organo di Controllo, sono svolte gratuitamente.
ARTICOLO 16 Al Consiglio Direttivo competono, nell’ambito delle leggi vigenti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Esso procede: – alla redazione annuale del bilancio consuntivo e di quello preventivo del successivo esercizio, sottoponendoli all’esame e all’approvazione dell’assemblea generale dei soci, all’uopo convocata; alla redazione del bilancio Sociale, qualora ricorrano i presupposti che rendano obbligatoria la predisposizione dello stesso; – alla convocazione dell’assemblea generale dei soci, ogni qual volta debbano sottoporsi decisioni al suo esame ed alla sua approvazione; – all’eventuale dichiarazione di morosità, di esclusione o di indegnità di determinati soci; – all’assunzione, nomina e revoca del personale amministrativo e d’ordine, fissandone emolumenti e condizioni; – alla compilazione del regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; – alla programmazione annuale di tutte le attività sociali da svolgere; – all’assunzione e stipula di impegni e/o accordi di collaborazione, di prestazione o di altro tipo, stabilendo i relativi oneri e condizioni con altri enti ed associazioni che abbiano finalità, che possano consentire una migliore gestione e sviluppo dell’attività associativa; – alla promozione dello sviluppo della formazione gastroenterologica ed alla cura degli interessi della disciplina nei vari settori anche mediante l’istituzione di scuole di formazione Sigenp meglio descritte all’art. 28 del vigente statuto; – alla designazione della sede e del Presidente del Congresso Nazionale secondo nuova regolamentazione: a) le proposte di candidature per la presidenza del congresso e per la sede del congresso nazionale SIGENP vanno inoltrate al Consiglio Direttivo tramite la segreteria tecnica, almeno tre anni prima della data di congresso per cui ci si candida. b) Il proponente deve essere socio da almeno 5 anni e la sede non può essere ripetuta se non dopo 5 anni. c) In caso di richieste multiple, a parità di data/anno, sarà l’assemblea dei Soci a decidere attraverso il voto; – alla cura dell’organizzazione scientifica dei Congressi Nazionali; – alla formulazione di un giudizio di idoneità su coloro che facciano richiesta di aderire all’associazione e alla loro accettazione come membri della Associazione; – alla fissazione e/o modificazione delle quote associative dovute dai soci; – al coordinamento delle attività delle Commissioni e delle Aree tematiche; – alla convocazione in via straordinaria dell’assemblea dei soci. Per tutti tali fini il Consiglio sarà convocato più volte all’anno dal Presidente, con riguardo alla necessità delle relative delibere. Le riunioni possono essere effettuate anche per via telematica attraverso appositi strumenti informatici e/o di audio conferenza.
ARTICOLO 17
Il Consiglio Direttivo e i Soci ordinari (in quest’ultimo caso in numero di almeno 5) hanno facoltà di proporre per la carica del Presidente un Socio ordinario. Il Presidente è quindi eletto a maggioranza semplice dalla Assemblea dei Soci. Il suo mandato dura per 3 (tre) anni e non è immediatamente rieleggibile. Le funzioni del Presidente sono fissate dal successivo articolo 18. Nell’anno successivo al termine del mandato, il Presidente decaduto resta in seno al Consiglio Direttivo come soprannumerario con la qualifica di “Past President”. In caso di dimissioni del Presidente o di una sua cessazione di qualifica di Socio ordinario, le sue funzioni sono assunte pro-tempore dal Vicepresidente, fino al completamento del mandato originale.
ARTICOLO 18 Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno: un Vice Presidente. Al Presidente competono la rappresentanza e la firma dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Le obbligazioni assunte dal Presidente, in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano personalmente e solidalmente tutti i membri del Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati delle assemblee e del Consiglio; nei casi d’urgenza, può esercitare tutti i poteri che competono al Consiglio, salva ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente presiede l’assemblea generale dei soci; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente, ogni qual volta questi sia temporaneamente impossibilitato a svolgere personalmente la propria attività. Il Consiglio Direttivo può nominare nel suo interno uno o più Consiglieri Delegati. Questi ultimi, nei limiti della delega loro conferita e, salvo quanto indicato nel successivo art. 19, hanno nei confronti dei terzi la rappresentanza e l’amministrazione dell’associazione. Le cariche di Presidente e di Consigliere Delegato sono cumulabili. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri, e comunque almeno tre volte l’anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo, all’ammontare delle quote sociali. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per teleconferenza e videoconferenza. In tal caso il Presidente deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale e continuativamente, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il consigliere che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell’associazione, deve darne notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. La deliberazione del consiglio direttivo adottata in presenza di un eventuale conflitto di interessi, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l’associazione dell’operazione. Nei casi di inosservanza dell’obbligo di comunicazione da parte del consigliere interessato ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio direttivo adottate con il voto determinante del consigliere interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno all’associazione, possono essere impugnate dai consiglieri entro novanta giorni dalla loro data. L’impugnazione non puo’ essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti da parte del consigliere interessato. Il consigliere interessato risponde dei danni derivati all’associazione dalla sua azione od omissione.
SEGRETERIA ARTICOLO 19 La Segreteria è diretta dal Segretario della Associazione il quale è nominato nell’ambito del Consiglio Direttivo. La nomina non comporta la decadenza dalla carica di Consigliere. Il Segretario può avvalersi della collaborazione di un Ufficio di Segreteria permanente della Associazione dotata di opportuni strumenti e competenze; predispone un bilancio annuale preparato ed approvato dal Consiglio Direttivo. La Segreteria ha per compito, tra l’altro, la realizzazione di una connessione efficace e rapida tra i soci, gli organi dell’associazione, le Commissioni e le Aree tematiche, anche attraverso l’utilizzazione di attrezzature di comunicazione rapida, delle quali dovrà essere dotata.
TESORIERE ARTICOLO 20 Il tesoriere viene nominato dai membri del Consiglio Direttivo. E’ un consigliere delegato nell’ambito della amministrazione contabile e finanziaria della Associazione. Nell’esercizio di tale funzione, ivi compresa i rapporti con Banche, Istituti di Credito e Società Finanziarie, il Tesoriere ha la rappresentanza e la amministrazione della Associazione. Qualora lo stesso non sia stato nominato, ovvero abbia dato le dimissioni, tale funzione di rappresentanza e di amministrazione spetta al Presidente.
ARTICOLO 21 L’assemblea nomina un organo di controllo composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. L’organo di controllo è eletto dall’Assemblea ordinaria con mandato di tre esercizi fino all’approvazione del Bilancio dell’ultimo esercizio di carica. I membri sono rieleggibili. In caso di organo collegiale, nella riunione di insediamento, da indirsi a cura del Presidente dell’Associazione entro trenta giorni dall’elezione, l’Organo di Controllo procede alla nomina del suo Presidente. In caso di impedimento o cessazione di un membro dell’Organo di Controllo, per qualunque causa, subentra il membro supplente che resta in carica fino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere all’elezione dei membri Effettivi e Supplenti necessari per l’integrazione dell’organo. I nuovi eletti scadono con quelli in carica. I membri dell’Organo di Controllo non possono ricoprire alcuna carica o incarico nell’ambito delle attività dell’Associazione. I membri dell’Organo di Controllo possono partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al d.Lgs. n. 117/2017. Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato. Le riunioni dell’organo di controllo possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.
COMMISSIONI ARTICOLO 22 Per assicurare la migliore efficienza operativa il Consiglio Direttivo costituisce Commissioni per singole attività indicandone gli obiettivi specifici, la dimensione, l’ambito di lavoro, l’impegno finanziario ed il termine e ne designa il responsabile nella figura di uno dei massimi esperti scientifici del settore oggetto della commissione, scelto tra i soci. I responsabili delle Commissioni (se non già Consiglieri) sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo quando da esso convocati per argomenti attinenti alla attività delle Commissioni. Fanno parte delle Commissioni i soci (ad ogni titolo) della Società ed anche esperti non soci indicati dal Consiglio Direttivo. La dimensione delle Commissioni è fissata dal Consiglio Direttivo. Le Commissioni, con tutti i loro membri hanno una durata biennale e sono rinnovabili in base ad oggettive valutazioni di produttività sottoposte al giudizio del Consiglio. Le relazioni annuali delle Commissioni devono essere sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo. Le Commissioni hanno autonomia finanziaria sui fondi assegnati dal Consiglio.
COMMISSIONI PERMANENTI ARTICOLO 23 Sono da ritenersi Commissioni Permanenti: Commissione per la formazione e l’aggiornamento, avente lo scopo di stimolare l’elaborazione e la coordinazione dei programmi di formazione pre e post laurea e di organizzare corsi di aggiornamento e stages di formazione di giovani ricercatori presso Centri di Studio. La Commissione ha il compito di sviluppare programmi di aggiornamento e raccomandazioni per i servizi territoriali; suggerisce, inoltre, linee guida per l’insegnamento della gastroenterologia nelle scuole di Specialità in Pediatria. La Commissione dedica attenzione ai metodi di formazione ed aggiornamento ed ai sistemi di valutazione della loro efficacia. La Commissione può attuare programmi di valutazione formativa e certificativa in accordo con gli scopi societari. Commissione per la ricerca e lo sviluppo avente lo scopo di incentivare la ricerca scientifica di base, epidemiologica e clinica e di stabilire, quando opportuno, livelli di standard di qualità per la produzione scientifica. Al suo interno la Commissione studia, in particolare, metodi e procedure aggiornate per lo sviluppo della ricerca in Istituzioni e sul territorio. Tra i suoi scopi riconosce la necessità di rafforzare sia la ricerca nei centri di alto livello, sia, ed ancor più, nei luoghi di possibile applicazione pratica dei risultati della ricerca. I membri delle Commissioni Permanenti rimangono in carica due anni e sono rinnovabili una sola volta. I responsabili delle Commissioni Permanenti, se non sono Consiglieri, sono tenuti a partecipare regolarmente alle riunioni del Consiglio Direttivo, quando convocati.
“Il Giornale SIGENP” ARTICOLO 24 L’organo ufficiale di stampa della SIGENP è il Giornale di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica, un periodico il cui obiettivo primario è quello di fornire un aggiornamento su tematiche di rilevanza clinica e scientifica, presentate sotto forma di articoli originali, revisioni della letteratura, interviste agli esperti. I rapporti tra la SIGENP e l’editore del Giornale SIGENP sono regolamentati da apposito contratto. Il Consiglio Direttivo identifica il Direttore Editoriale del Giornale, il cui incarico ha durata triennale non immediatamente rinnovabile. Il comitato di redazione del Giornale è proposto dal Direttore Editoriale al Consiglio Direttivo e l’incarico ha durata triennale rinnovabile una sola volta.
“Il Portale SIGENP” ARTICOLO 25 L’organo ufficiale della SIGENP sul Web è il Portale di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica. Il Portale rappresenta la modalità primaria di comunicazione ed interazione tra la Società e i soci. Gli obiettivi sono quelli di diffondere, tra i soci e gli interessati, le iniziative della SIGENP, links di interesse, novità scientifiche in tempo reale. Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore del Portale il cui incarico ha durata triennale non immediatamente rinnovabile.
AREE TEMATICHE ARTICOLO 26 Il Consiglio Direttivo, anche su proposta dei soci, definisce la costituzione di grandi Aree tematiche di ricerca in cui confluiscono gruppi di lavoro fra loro omogenei, che propongono e sviluppano progetti di ricerca (di base, clinica, epidemiologica e sugli aspetti psico-sociali delle malattie digestive), consensus e linee guida, protocolli di diagnosi e cura delle principali malattie gastroenterologiche, i programmi del Congresso Nazionale della SIGENP sottoposti al Consiglio Direttivo, iniziative editoriali e congressuali. Il Consiglio Direttivo designa il Coordinatore d’Area tra i soci. Al Coordinatore spettano i seguenti compiti: 1) coordinare l’attività dell’Area tematica di cui è responsabile; 2) stimolare e favorire la creazione di gruppi di lavoro, armonizzandone l’attività e favorendone la trasversalità; 3) valutare le proposte di progetti da parte dei gruppi di lavoro; 4) sottoporre al Consiglio Direttivo e alla Commissione Ricerca e Sviluppo i progetti di ricerca e gli studi di altra tipologia; 5) relazionare almeno annualmente al Consiglio Direttivo gli studi in corso nell’ambito dell’Area tematica attraverso strumenti telematici di cui la SIGENP è dotata; 6) favorire l’interazione con le altre aree tematiche nel caso di progetti e programmi che interessano contemporaneamente tematiche differenti.
Il Coordinatore è l’interlocutore del Consiglio Direttivo nei riguardi delle attività che si svolgono nell’Area di cui è responsabile ed è invitato almeno annualmente alla partecipazione di un CD per la preparazione del congresso. La partecipazione attiva ai progetti non richiede necessariamente la qualifica di socio, ma è necessario che un non-socio sia presentato da due soci. Nell’ambito delle Aree possono essere costituiti anche gruppi di lavori sul territorio, con la partecipazione di pediatri di base. Le Aree non hanno autonomia finanziaria, ma richiedono al Consiglio Direttivo le energie necessarie alla realizzazione dei progetti afferenti alla loro area tematica di competenza, favorendo e promuovendo, tuttavia, l’acquisizione di risorse finanziarie da Enti pubblici o privati, da concordare con il Consiglio Direttivo, anche nell’interesse generale della SIGENP. Il Coordinatore d’Area ha la durata di 3 anni e non è rinnovabile. Egli può a sua volta nominare un suo segretario per facilitare lo svolgimento dei suoi compiti di coordinatore.
COMITATO SCIENTIFICO ARTTICOLO 27 Il Consiglio Direttivo nomina, tra i soci con documentata capacità ed esperienza nel campo della ricerca scientifica, il Comitato Scientifico, composto da almeno 3 membri fino a un massimo di 5 membri. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un ulteriore periodo e non percepiscono alcun compenso. Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica dell’associazione, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. L’organizzazione e il funzionamento del Comitato Scientifico sono determinati da un apposito Regolamento.
MANIFESTAZIONI CONGRESSUALI E DI FORMAZIONE ARTICOLO 28 L’associazione gestisce direttamente le manifestazioni congressuali nonché la Scuola di Formazione SIGENP, qualora istituita. Il Congresso Nazionale della Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica si svolge con ritmo annuale. E’ organizzato dal Consiglio Direttivo, e da un Presidente del Congresso designato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’assemblea dei soci, che partecipa alle riunioni del Consiglio per l’anno che precede il Congresso, limitatamente agli aspetti organizzativi del Congresso stesso. Al Presidente del Congresso ed al Comitato Organizzatore locale spetta la scelta di n. 3 relatori di letture o tavole rotonde o simposi e la scelta del 50% delle co-moderazioni di tavole rotonde e simposi. Il Congresso ha lo scopo del confronto scientifico sulle attività di ricerca a livello nazionale ed internazionale e privilegia la organizzazione di workshop monotematici, anche con esposizione dei risultati della ricerca dei progetti condotti nell’ambito delle Aree tematiche e con la collaborazione di altre società scientifiche. La data del Congresso Nazionale non dovrà coincidere con quella preventivamente fissata per il congresso della Società Italiana di Pediatria; ciò al fine di un coordinamento fra le rispettive manifestazioni congressuali, e anche al fine di poter promuovere la presenza della Società Italiana di Gastroenterologia, Epatologia e Nutrizione Pediatrica al Congresso Nazionale della Società Italiana di Pediatria. Le attività della Scuola di Formazione SIGENP si svolgeranno a cadenza periodica secondo una programmazione decisa dal Consiglio Direttivo e sono organizzate dalla Commissione permanente per la formazione e coordinate dal Consiglio Direttivo stesso. La Scuola è rivolta ai propri associati ed altri specialisti, oltre che ai Pediatri di Libera Scelta ed ha lo scopo di essere un punto di riferimento qualificato per la formazione in ambito di gastroenterologia, epatologia e nutrizione pediatrica.
ARTICOLO 29 L’associazione può far parte di organizzazioni scientifiche internazionali, previa deliberazione del Congresso Direttivo. Può altresì prendere parte a manifestazioni o congressi internazionali a mezzo anche di comitati rappresentativi formati da uno o più delegati. La nomina di questi delegati ufficiali verrà fatta di volta in volta dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo e la Commissione competente.
SCIOGLIMENTO ARTICOLO 30 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto. L’assemblea provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio nelle forme previste dalla legge. In caso di scioglimento dell’associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’ufficio di cui all’art. 45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 secondo quanto previsto dall’art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.
MODIFICHE DI STATUTO ARTICOLO 31 Ogni modifica del presente statuto deve essere proposta alla Segreteria da almeno tre membri del Consiglio Direttivo o da 1/5 dei soci aventi diritto di voto. Le proposte di modifica devono pervenire per iscritto alla Segreteria almeno tre mesi prima della convocazione dell’Assemblea Generale dei soci. Dovranno essere discusse dal Consiglio Direttivo e successivamente presentate all’Assemblea Generale dei soci. L’Assemblea che deve deliberare modifiche statutarie, è valida in prima convocazione in presenza della maggioranza degli aventi diritto, e in seconda convocazione, da tenersi almeno con la presenza del 10% degli associati aventi diritto. Ogni modifica del presente statuto deve essere decisa dall’assemblea convocata a norma di statuto ed a maggioranza dei 2/3 dei voti validi espressi dai presenti.
ARTICOLO 32 L’associazione provvede alla tenuta e aggiornamento: a) del libro dei soci; b) del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci; c) del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; d) del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo. I libri di cui alle lettere a), b) e c), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell’Organo di Controllo. I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali formulando, a mezzo mail o lettera raccomandata, richiesta in tal senso al Consiglio Direttivo il quale deve provvedere entro 20 giorni dalla ricezione della predetta richiesta alla messa a disposizione dei libri sociali, per un periodo di 15 giorni, presso la sede dell’Associazione.
CONTROVERSIE ARTICOLO 33 Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un arbitro nominato di comune accordo ed in caso di disaccordo dal presidente del Tribunale competente in relazione alla sede dell’associazione.
ARTICOLO 34 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme del codice civile.